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Si rammenta a tutti i proprietari e/o occupanti di seminativi e appezzamenti di qualsiasi capienza che i marciapiedi transitanti nel territorio comunale nelle zone limitrofe ad aree stradali o ferroviarie prospicienti strade e aree comuni sono a proprio rischio e spese e devono effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da di volta in volta, come ad esempio:
● Potatura radicata nella loro terra per prevenire: invasioni
dal restringimento di strade o ferrovie, limitazioni alla visibilità e ai trasporti e degrado urbano;
● Tagliare a proprie spese i rami delle piante radicate
Caratteristiche che: occultano o riducono la visibilità della segnaletica stradale o ferroviaria; interferisce in qualsiasi modo con il corretto utilizzo e funzionamento del mezzo di trasporto; Definire il degrado urbano.
● Rimozione di alberi, rami e terreno caduti su strade o ferrovie a proprie spese per avverse condizioni atmosferiche o altri motivi.
● Garantire la sicurezza, la compatibilità e l’attuazione di ogni altro intervento richiesto
manutenzione dei beni confinanti con autostrade, ferrovie e sentieri, nonché manutenzione del paesaggio urbano;
● Raccolta preventiva e sgombero di materiale stradale
caricare un pendio del terreno o un fossato, un canale o una carreggiata;
● Pulizia e sanificazione di fossi, grondaie stradali, canali di scolo, ingressi
Canali e canali (compreso il mantenimento delle quote di portata idrica) sono privi di detriti, protetti da vegetazione, ricrescita di carici e vento e terreni che sono stati erosi dal capitale privato per consentire all’acqua di scorrere liberamente.
Tali competenze per la gestione periodica degli spazi verdi sono disciplinate dall’Ordinanza del Sindaco. 82 del 2021 è attualmente in vigore.
Sono previste sanzioni pecuniarie per i proprietari e/o appaltatori che si assumono ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno causato dall’abbandono di terreni agricoli lungo strade ferrate e autostrade.
Oggetto numero. 82/2021Download
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