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Il Gabinetto di oggi ha dato il via libera a diverse misure relative al divieto di punizione di detenuti o detenuti non cooperativi. Tra l’altro, ha deciso che l’entrata in vigore della riforma di Kartabia sarebbe stata posticipata al 30 dicembre. Sono queste le principali novità messe in atto dal governo sul fronte della giustizia.
La riforma di Cartabia sta scivolando via
La legge sulla riforma della procedura penale entrerà in vigore il 30 dicembre 2022 anziché il 1° novembre. Fonti governative spiegano all’Adnkronos che il rinvio avrà un impatto adeguato sull’organizzazione degli uffici giudiziari, oltre a ricevere ricorsi in arrivo per problemi e difficoltà nell’interpretazione delle norme – in assenza di una disciplina transitoria – soprattutto in parte. Nelle indagini preliminari. Il rinvio è tuttavia in linea con le scadenze del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNR), che prevede che la riforma sia attuata entro la fine dell’anno.
Ergastolo
La bozza pone diverse condizioni per l’utilizzo delle prestazioni carcerarie per le persone che hanno commesso reati legati all’associazione mafiosa, agli scambi elettorali politico-mafiosi e al traffico illegale di stranieri. Tuttavia, non possono beneficiare della libertà condizionale a meno che non scontano almeno due terzi dell’ergastolo provvisorio o almeno 30 anni. L’obiettivo è escludere collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o sovversiva e il contesto in cui è stato commesso il reato.
Allo stesso modo, i detenuti in questione che non hanno collaborato con i tribunali devono dimostrare di aver soddisfatto le loro “responsabilità civili e rimedi finanziari derivanti dalla sentenza” per avvalersi dei benefici del carcere. Devono provare l’assoluta impossibilità di tale adempimento adducendo “prove speciali”.
I giudici, ai quali viene chiesto di decidere se accogliere una richiesta, considerano le circostanze personali e ambientali, “le ragioni che sostengono la mancanza di collaborazione, un esame critico della condotta criminale e qualsiasi informazione disponibile. Non solo: i giudici devono accertare l’esistenza di iniziative degli interessati “sotto forma di risarcimento e giustizia riparativa” a beneficio delle vittime.
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