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Il 1° aprile la Procura federale della FIGC ha disposto l’irrogazione di diverse sanzioni, tra cui l’interdizione di 11 società e 61 persone, tra dirigenti e dirigenti, nella cosiddetta “causa plusvalenze”.
Tuttavia, la FIGC aveva chiesto al Tribunale Federale Nazionale (TNF) di pronunciarsi sul caso di aumento di capitale, stabilendo che tutti i club e gli allenatori vietati dovrebbero essere assolti. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’appello federale.
Dopo nuovi sviluppi nelle indagini e la disponibilità di nuove prove, la Procura federale ha chiesto l’annullamento della decisione n. 1. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022.
La Corte d’Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti ha accolto il ricorso e, pertanto, ha annullato la suddetta decisione.
Caso plusvalenze: decisione.
Insieme alla Corte d’appello federale Decisione n. 65/2023, consentendo così parzialmente al ricorso della Procura federale di ribaltare parzialmente la decisione della Corte d’appello federale dei dipartimenti federali. 27 maggio 89 La Juventus sanziona una serie di sanzioni per la stagione sportiva in corso con 15 punti di penalizzazione e 11 dirigenti bianconeri (30 mesi per Paratici, 24 mesi per Agnelli e Arrivaben, 16 mesi per Cherubini, 8 mesi). per Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio).
Il tribunale ha assolto le altre 8 società coinvolte (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) ei loro dirigenti e dirigenti.
Il caso delle plusvalenze: i prossimi passi.
Entro 10 giorni dalla decisione, la Corte d’Appello della FIGC deve pubblicare le motivazioni della decisione.
Dopo la pubblicazione delle motivazioni, la Juventus avrà un mese di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia Sportiva del CONI, l’ultimo grado di giustizia sportiva.
Si osserva che il Collegio ha il potere di approvare o annullare una decisione esistente tenendo conto solo dell’esistenza di vizi procedurali e non ha alcun potere di modificare una decisione esistente.
Poi i “disamorati” che hanno esaurito i gradi della giustizia sportiva possono ricorrere alla giustizia ordinaria, prima al Tar del Lazio e poi al Consiglio di Stato, nella speranza che lo faccia un giudice amministrativo. Non può dichiararsi incompetente applicando una consolidata prassi costituzionale ed amministrativa in materia.
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