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Avvertimento!
Prima del calcolo è necessario compilare i campi con le informazioni richieste, ovvero:
- C.C.C.C.: G478 (oppure selezionare PERUGIA nel campo più vicino)
- Aliquota IMU: Applicabile: Le aliquote applicabili sono riportate nella tabella sottostante
Davanti ad ogni campo da compilare nella calcolatrice è posto un quadratino verde con la lettera “i” (Informazioni), che riporta tutte le informazioni relative ad un singolo campo.
2023 Riviste e articoli dell’IMU
Atto di riferimento:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 17.04.2023
Descrizione | valutazione | Non rimuoverlo |
Residenza principale del gatto e oggetti correlati. C2, C6 e C7, massimo 1 per ciascuna categoria | Gratuito | === |
Abitazioni equiparate per legge o regolamenti comunali ad abitazione principale | Gratuito | === |
Se l’abitazione principale è costituita da fabbricato ad uso abitativo e relative attrezzature attribuite alle categorie catastali A1, A8 e A9 (anche se iscritte al registro catastale, fino a un’unità aggiuntiva per ciascuna delle categorie catastali designate) | 6 per mille Rs | € 200,00 |
Edifici organici del villaggio | 1 su mille | 0 |
Edifici costruiti da un’impresa edile e destinati alla vendita | Gratuito | === |
Immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D | 10,6 per mille Rs | 0 |
Immobili diversi dall’abitazione principale e dalle residenze | 10,6 per mille Rs | 0 |
Aree edificabili | 10,6 per mille Rs | 0 |
Terreni agricoli | Gratuito | === |
Per il calcolo dell’IMU per l’anno d’imposta 2023 si prevede quanto segue.
- Definizione di residenza principale
Ai sensi dell’art. 1, § 741, vacanza. b) Il primo e il secondo periodo della legge Ai sensi della Legge n. 160 del 2019, si definisce abitazione principale un bene immobile iscritto o iscritto come unica unità immobiliare nel catasto comunale, ove il proprietario risiede abitualmente e risiede nel comune di Registrati. Corte Costituzionale n.del 13.10.2022 (G.U. 42, Serie Speciale, 19.10.2022). Si precisa che dopo l’interveniente sentenza 209 non è più necessario adibire l’unità immobiliare ad abitazione anagrafica. Residenza ordinaria della famiglia del proprietario. unità.
Si precisa che l’abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 non è imponibile.
Gli oggetti di abitazione principale seguono lo stesso regime fiscale della casa di appartenenza. Gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/2-C/6-C/7 sono destinati ad uso abitativo permanente nei limiti di una unità immobiliare per categoria, tenuto conto di quelle accatastate congiuntamente. la casa
- Rilascio di merci
Dal 1° gennaio 2022 sono esclusi dall’IMU gli immobili costruiti da impresa edile e destinati alla vendita, purché permanga tale destinazione e in nessun caso la locazione (art. 751 dell’art. 1 della L. 160/2019). .
In questo caso, la presentazione della dichiarazione UIB è obbligatoria. La dichiarazione dei redditi 2023 va presentata entro il 30 giugno 2024, salvo eventuali modifiche di legge.
- Sconto per residenti stranieri
Per l’anno d’imposta 2023, l’imposta comunale sugli immobili per un’unità fissa posseduta o utilizzata in Italia, diversa dall’Italia, è ridotta al 50% per i pensionati calcolata sulla base di un accordo internazionale con l’Italia residente in assicurazione. Paesi. .
Pagamento
Se è uguale o inferiore a 12,00 euro non viene addebitata alcuna imposta (deve essere inserito l’importo dell’imposta annua, non l’importo una tantum).
Il pagamento sarà effettuato entro le seguenti scadenze:
- Primo versamento entro il 16 giugno 2023;
- Scadenza 18 dicembre 2023 (che cade sabato 16 dicembre 2023) e/o La seconda rata è pari al conguaglio.
- Fino al 16 giugno 2023 con liquidazione unica.
Come negli anni precedenti il versamento avviene con le aliquote e le ritenute previste dalla presente legge al momento della presentazione da parte del contribuente. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 17.04.2023Per quanto riguarda “Approvazione di tariffe e prenotazioni per il 2023”.
Il contribuente deve effettuare il pagamento con le seguenti modalità:
- Utilizzare il Modello F24 dall’Italia secondo quanto previsto dall’art. D.Lgs. 17. 241 del 9 luglio 1997 (o in formato postale con le stesse caratteristiche del Modello F24);
- Dall’estero collegandosi al link https://www.comune.perugia.it/pagine/pagamente-on-lineSeleziona la voce “Rimborsi obbligatori” disponibile sotto “Pagamenti naturali” e inserisci le seguenti informazioni:
- Importo del pagamento
- Anno di riferimento: 2023
- Causale: IMU 2023 – Nome Contribuente (max 40 caratteri spazi inclusi).
- Watt
- Nome/ragione sociale: nome e cognome o ragione sociale della persona responsabile del pagamento.
- I soggetti con Partita IVA devono effettuare separatamente i pagamenti telematici.
- Le agenzie governative effettuano il pagamento utilizzando il modulo “F24EP”.
Puoi Calcolo in linea Con il calcolatore installato da “Amministrazioni Comunali.it”, il calcolatore compila e stampa in automatico il modello F24, tenendo conto di quanto riportato a inizio pagina.
pentimento
In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento dell’imposta, il contribuente può sottrarsi all’applicazione della sanzione “normale” se il contribuente volontariamente corregge la violazione, la violazione stessa non è accertata e non è in ogni caso impugnata. , ispezioni, ispezioni o altre attività ispettive amministrative soggetti penali o corresponsabili ne abbiano conoscenza ufficiale (art. 13 del DN 472/97).
Penalità ridotta – La penalità “normale” è ridotta in questo caso:
- Se il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, 0,1% al giorno dell’importo dovuto (ad esempio, se il ritardo è di 10 giorni, la penale è dell’1%).
- Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, 1,5% dell’importo residuo (1/10 del normale 15%).
- Se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dalla scadenza, 1,67% dell’importo residuo (1/9 del normale 15%).
- Pagamento oltre il termine precedente, ma in ogni caso il termine dichiarazione IMU 2023 (attualmente fissato al 30) 3,75% (1/8 del normale 30%) dell’importo residuo) fino al /06/2024. Si ricorda che fino al 30.06.2023 è possibile richiedere al Penitence Institution la correzione di eventuali omessi, insufficienti o ritardati pagamenti di OIB per l’anno 2021-2022. 8?
- Pagamento oltre il termine precedente, ma in ogni caso il termine di dichiarazione dell’IMU 2024 (attualmente fissato al 30) 4,29% (1/7 del normale 30%) si dell’importo residuo si) /06/2052) . Fino al 30/06/2023 eventuali mancati, insufficienti o ritardati pagamenti IMU per il 2020 possono essere liquidati con una riduzione della penale fino a 1/7.
- 5% (1/6 del normale 30%) dell’importo residuo se il pagamento viene effettuato dopo il termine precedente. Pertanto, tutti i mancati, insufficienti o tardivi pagamenti IMU, non ricompresi nei casi sopra indicati, possono essere rettificati con rimorso riducendo la sanzione ad 1/6 del beneficio.
Il pagamento della sanzione “ridotta” deve essere effettuato contestualmente all’assolvimento dell’imposta o alla differenza dovuta, comprensiva degli interessi di mora al tasso legale calcolati giorno per giorno (si applicano quindi gli interessi per ogni giorno di ritardo). Pagamento datato fino al giorno del pagamento). Il pagamento dell’importo dovuto (imposta+sanzione+interessi) viene effettuato utilizzando il modello F24 e viene barrata la casella ‘penitenza’. La sanzione e gli interessi vengono pagati utilizzando lo stesso codice fiscale del tributo, insieme al tributo.
Dimensioni del Tasso di Interesse Legale
Data d’inizio Tasso di interesse alla scadenza
01/01/2018 31/12/2018 0,30%
01/01/2019 31/12/2019 0,80%
01/01/2020 31/12/2020 0,05%
01/01/2021 31/12/2021 0,01%
01/01/2022 31/12/2022 1,25%
01/01/2023 5,00%
Avvertimento:
Il pentimento è possibile solo prima che il comune contesti la violazione. Sorta una contestazione o comunque avviato un procedimento di accertamento, la sanzione irrogata è nella misura massima prevista dalla legge e non può essere ridotta.
dichiarazione
La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi nei casi previsti dalla Legge 160/2019 e dalle ordinanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 e del 04.05.2023.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui inizia la titolarità dell’immobile o in cui intervengono rilevanti variazioni fiscali.
Nota: il termine per la presentazione della dichiarazione OIB 2021 è stato posticipato dall’art. 3, comma ND. 1 198/2022 secondo la legge 14/2023 del 30 giugno 2023.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando:
- Per gli enti senza scopo di lucro che beneficiano dell’esenzione di cui alla lettera g) del comma 759 dell’art. 1 della Legge 160/2019 (Gli enti senza scopo di lucro sono gli enti senza scopo di lucro previsti dall’articolo 7, comma 1, capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992). 504, modello approvato con decreto del 04.05.2023 i) che possiede ed utilizza immobili destinati esclusivamente all’esercizio non commerciale dell’attività prevista nella lettera medesima;
- Modello per altri oggetti (enti commerciali, privati, enti non commerciali diversi dal primo) approvato con decreto del 29.07.2022.
Se non vi è variazione dei dati o dei dati dichiarati, la dichiarazione è valida per gli anni successivi su un diverso importo dell’imposta dovuta. Ai sensi dell’articolo 1 dell’art 759. Legge 160/2019 per gli enti non lucrativi connessi all’attività lavorativa definita alla lettera g) del comma, la dichiarazione deve essere presentata annualmente.
La dichiarazione deve essere inviata a:
- Dichiarazione delle predette organizzazioni non commerciali solo con i mezzi telematici indicati nel decreto del 04.05.2023;
- Dichiarazione di altre istituzioni:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- Presentando una copia cartacea al Comune.
- Mediante comunicazione postale, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, recante sulla busta la dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento all’Agenzia delle Entrate Comunale. In tal caso la dichiarazione si considera depositata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale. La consegna può essere effettuata per posta raccomandata all’estero o altro equivalente che indichi chiaramente la data di consegna.
- Tramite email verificata.
Di seguito il link al sito del Ministero delle Finanze dove è possibile trovare tutte le informazioni e i relativi documenti: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/model-of-dichiarazioni-e-istruzioni/Dichiarazione-IMU_IMPi-anno-2022/
Informazione
Per maggiori informazioni contattare DOU ai seguenti recapiti:
E-mail: s.lepri@comune.perugia.it
Telefono: 0755774036.
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Approvazione dei valori di vena nel commercio generale dei cantieri ai fini IMU ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, Regolamento comunale sui veicoli comunali (BMU).
DGC n.186 del 15.05.2023 – Conferma dei valori venosi
Allegato alla DG n. 186 del 15.05.2023
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