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Per pagare un biglietto in uno stadio sportivo Tribunale nazionale federale “Il ricorso è inammissibile in quanto non si allega prova del pagamento della quota di iscrizione al tribunale sportivo”.
Ma procediamo con ordine.
Con ricorso del 05/10/2022 pervenuto in cancelleria il 18 ottobre 2022, il calciatore attualmente residente in provincia di Milano ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Adesione al diritto di esenzione per cambio di residenza ai sensi dell’art. 111 NOIF – LND da ASD appartenente alla Commissione Regionale dell’Umbria.
Tuttavia, nella petizione è stato riscontrato che non vi era alcuna prova del pagamento delle tasse per entrare nel tribunale sportivo.
Inoltre, è emerso che il ricorso non è stato contestualmente trasmesso alla controparte.
Correttezza sportiva e mancato pagamento delle quote di iscrizione: le motivazioni.
Secondo il Tribunale Federale Nazionale – Divisione Soci, “il ricorso non è ammissibile in quanto non è allegata la prova del pagamento delle tasse per l’accesso alla giustizia sportiva”.
Infatti, secondo l’art. L’articolo 48 par. 2 C.F.E. “I ricorsi ed i ricorsi, anche se preventivamente annunciati, sono addebitati oltre alla penale di mancata accettazione del suddetto canone. Il pagamento dell’acconto avverrà mediante addebito sul conto della Lega del reclamante o della società reclamante dopo il trasferimento della il ricorso o reclamo all’organo arbitrale sportivo e fatti salvi eventuali diversi termini di pagamento. Dal Codice”.
Inoltre, risulta che l’istanza non sia stata contestualmente inviata alla controparte, in contrasto con quanto previsto dall’art. Ai sensi del comma 4 dell’art. 49 CGS, “… una copia dell’atto di ricorso o di reclamo e una copia del reclamo e una copia del reclamo devono essere inviate contestualmente a ciascuna controparte. .”
Sempre secondo il giudice, “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché al tribunale sportivo non è dovuta alcuna quota di ammissione, pertanto ogni valutazione di merito è preclusa. Trattandosi di un requisito di legge quale condizione per l’ammissibilità di un ricorso, la sua assenza dovrebbe essere qualificata come pregiudiziale e l’eventuale successiva eliminazione dell’errore relativo all’ordinata risoluzione del processo della controversia è irrilevante. .
Correttezza sportiva e mancato pagamento dei biglietti: decisione.
Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Membro, con sentenza/0008/TFNST-2022-2023, dichiara “con certezza alla data odierna il ricorso proposto per il pagamento del contributo di cui all’articolo 48, comma 2, del CGS, inammissibile.
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