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Punizione per comportamento violento

“L’assenza di lesioni non è ironica al fine di giudicare violenta una condotta, e resta inteso che tale presunzione è stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione più severa”.

Lo ha deciso la Corte d’appello nazionale della Figc con n. 1. 018/CSA/2021-2022 del 07.10.2022.

Comportamento violento: i fatti.

La Società di Serie D ha presentato ricorso alla Divisione Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti avverso una sanzione inflitta da un arbitro sportivo ad un proprio componente contro la sospensione di tre giornate effettive di gara.

Con la suddetta decisione, l’Arbitro Sportivo ha sospeso il calciatore per tre effettive giornate di gioco adducendo i seguenti motivi:

“Calciatore – espulso – tira un pugno in faccia all’avversario a fine partita”.

Il referto dell’arbitro non indicava chi fosse stato schiaffeggiato e con quale gravità, e la società reclamante, sostenendo che nessun giocatore fosse infortunato, chiese che la punizione inflitta fosse ridotta di conseguenza.

Pertanto, secondo la società reclamante, il comportamento del calciatore non costituisce un caso di violenza disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva. Possono inoltre sussistere i presupposti per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS, lettere a) eb).

Al termine della seduta, ha chiesto anche l’arbitro del CSA.

Comportamento violento: decisione.

La Corte d’Appello Sportivo, esaminati gli atti e le motivazioni, non ha accolto il ricorso.

Secondo il CSA, “la condotta addebitata al giocatore – omissione – costituisce ipotesi di condotta violenta ai sensi dell’art. 38 CGS, dimostra che il verbale dell’arbitro è veritiero e dimostra che il giocatore sanzionato ha schiaffeggiato in pieno volto l’avversario ed è pienamente provato ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS. Udito il chiarimento, il giudice ha negato che si trattasse di una semplice sparatoria come casualmente affermato dalla società ricorrente. lettere a) eb) del CGS

L’assenza di lesioni ai fini della valutazione della violenza non è ironica, dato che il caso è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione più severa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

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